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D. 09/03/2005 n. 149/05/CONS
Art. 25. - Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi
1. La fornitura di capacitā trasmissiva nonchč degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Cli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all'Autoritā al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Capo VI Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Art. 26. - Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale
1. Ferma restando la riserva di cui all'art. 2-bis, comma 9, della legge n. 66/2001, nella fase di avvio dei mercati la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo č abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri e di servizi dati in tecnica digi- tale su un blocco di diffusione radiofonico T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in banda UHF-L, che deve essere distinto dagli eventuali blocchi di programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.
2. Al fine di accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna a consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la condivisione dei propri impianti, inclusi edifici o tralicci, con altri operatori di rete per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Ulteriori modalitā di condivisione sono stabilite dall'Autoritā con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Capo VII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 27. - Disposizioni transitorie
1. Con l'adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all'art. 2bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e all'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.
2. I soggetti in possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al presente regolamento nel richiedere le autorizzazioni alla fornitura di programmi e le licenze di operatore di rete.
Art. 28. - Disposizioni finali
1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. L'Autoritā si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento in relazione all'andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, entro la scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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